“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
Il decreto legislativo n. 231/2001 è una normativa che introduce un “sistema punitivo delle persone giuridiche”
L’ambito soggettivo è delineato dall’art. 1 (soggetti) che recita: “(comma primo) Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. (comma secondo) Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. (comma terzo) Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.
Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati sono indicate nella Sezione II del D. Lgs. n. 231 / 2001 (artt. da 9 a 23) e consistono in:
Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva (art. 16 D. Lgs. N. 231/2001).
I vantaggi principali che derivano dall’adeguamento delle società/coop. alla norma possono quindi riassumersi nei seguenti:
Protezione dei dati personali tra GDPR UE e Nuovo Codice Privacy
"La tutela della privacy delle persone è ora gestita a livello europeo. Tutte le imprese detengono in qualche modo dati personali, che siano quelli dei propri dipendenti, dei clienti e dei fornitori. Questa mole di dati è ora regolata da norme stringenti che impongono numerosi adempimenti organizzativi e tecnici come la nomina dei soggetti autorizzati, la definizione de compiti e delle responsabilità e l’analisi dei rischi che gravano sui dati. E’ necessario fornire una puntuale ed adeguata informativa alle persone fisiche i cui dati sono conservati nelle imprese, in determinati casi è obbligatorio raccogliere il consenso per trasferire i dati ad altri soggetti esterni alla propria organizzazione. Lo stesso invio di mail promozionali richiede particolari cautele.
Sono previste sanzioni che nei casi più gravi possono comportare esborsi fino al 4% del proprio fatturato."
La Presidente della Sezione Terza Civil, dott.ssa Marianna Galioto, comunica l’orientamento - unanime - dei g.e. della Sezione esecuzioni forzate in ordine a due problemi interpretativi posti dal nuovo testo dell’art. 543 cpc.
1. La notifica dell’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi non deve necessariamente essere eseguita tramite ufficiale giudiziario, ma può essere effettuata in proprio dall’avvocato del creditore, dato che non si tratta di un atto di esecuzione forzata, risolvendosi nell’avviso di un adempimento di spettanza del cancelliere.
2. La notifica al debitore non costituito va eseguita presso la cancelleria, in applicazione della regola generale di cui all’art. 492 cpc che non viene derogata dalla nuova norma.
3. La notifica in proprio al debitore non costituito va compiuta presso la cancelleria in forma cartacea tradizionale, e non invece in via telematica all’indirizzo PEC della cancelleria delle esecuzioni forzate, poiché detto indirizzo non figura in alcun registro pubblico delle PEC, e sembra destinato a comunicazioni di carattere amministrativo.