“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

Il decreto legislativo n. 231/2001 è una normativa che introduce un “sistema punitivo delle persone giuridiche”

L’ambito soggettivo è delineato dall’art. 1 (soggetti) che recita: “(comma primo) Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. (comma secondo) Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. (comma terzo) Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

  • da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso” (cosiddetti soggetti in posizione apicale o apicali);
  • da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cosiddetti soggetti sottoposti all'altrui direzione);

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati sono indicate nella Sezione II del D. Lgs. n. 231 / 2001 (artt. da 9 a 23) e consistono in:

  • sanzione pecuniaria, applicata secondo quote;
  • sanzioni interdittive, applicabili anche come misura cautelare, aventi a oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Sono di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono consistere in:
  • interdizione dall'esercizio dell'attività;
  • in dipendenza dall'interdizione all'esercizio di un'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
  • divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
  • divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  • confisca del prezzo o del profitto che la società ha tratto dal reato (e sequestro conservativo, in sede cautelare);
  • pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva (art. 16 D. Lgs. N. 231/2001).

I vantaggi principali che derivano dall’adeguamento delle società/coop. alla norma possono quindi riassumersi nei seguenti:

  • l’esonero da responsabilità della società/coop. in caso di commissione di un reato (reato presupposto) da parte di un collaboratore (interno o esterno);
  • l’esonero da responsabilità degli amministratori;
  • la possibilità di intrattenere rapporti contrattuali con le società/enti pubblici che richiedono l’adeguamento al decreto 231/2001;
  • vantaggi all’immagine aziendale (perseguimento dei valori di eticità, correttezza e legalità dell’azione societaria).

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